Bonus edilizi 2025
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1 del D.P.R. 917/1986, sono agevolabili gli interventi di:
Per tutti questi interventi è previsto, a regime, il riconoscimento di una detrazione dall’imposta lorda del 36% fino ad un ammontare di spesa sostenuta non superiore ad euro 48.000 per unità immobiliare.
Il nuovo comma 3-ter, del medesimo art. 16-bis, fissa una riduzione dell’aliquota dal 36% al 30% per il periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2033.
Tuttavia, l’art. 1, comma 55 della Legge di Bilancio 2025, per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi di cui all’art. 16-bis del Tuir sopra richiamati, ad esclusione delle spese per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, prevede:
Anno 2025 Detrazione 36% Dal 01.01.2025 al 31.12.2025 per le spese documentate e sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione spetta nella misura del 50%. La detrazione spetta fino ad un ammontare massimo di € 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare e va ripartita in 10 rate-annuali di pari importo.
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Anni 2026-2027 Detrazione 36% Dal 01.0.2026 al 31.12.2027, per le spese documentate e sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione spetterà nella misura del 36%. La detrazione spetterà fino ad un ammontare massimo di € 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare e andrà ripartita in 10 rate annuali di pari importo. |
Anni 2028-2033 Dal 01.01.2028 al 31.12.2033, la detrazione spetterà nella misura del 30% sino ad un ammontare massimo di €48.000,00, sempre da ripartirsi in 10 rateannuali.
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Dal 01/01/2034 Dal 01.01.2034 la detrazione spetterà nella misura del 36% sino ad un ammontare massimo di € 48.000,00, sempre da ripartirsi in 10 rate annuali. |
Bonus edilizi e nuovi limiti alle detrazioni
L’art. 1, comma 10 della L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha imposto importanti limitazione alle detrazioni fruibili dai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro.
Il tetto massimo alle spese detraibili va calcolato come prodotto tra l’importo base (determinabile in
corrispondenza del reddito del contribuente) ed il coefficiente moltiplicativo di riferimento (determinato in funzione del numero di figli presenti nel nucleo familiare e fiscalmente a carico).
Sono esclusi dal computo dell’ammontare complessivo delle spese che costituiscono il tetto massimo di detrazione i seguenti oneri:
Importo base è di Euro 14.000 per redditi tra 75.000 e 100.000 euro e di Euro 8.000 per redditi superiori a 100.000 euro.
Mentre il Coefficiente è pari a:
Di seguito i limite di spesa detraibile:
Numero figli nucleo familiare |
Reddito tra 75.000 e 100.000 |
Reddito superiore a 100.000 |
0 figli |
14.000 x 0,50 = 7.000 |
8.000 x 0,50 = 4.000 |
1 figli |
14.000 x 0,70 = 9.800 |
8.000 x 0,70 = 5.600 |
2 figli |
14.000 x 0.85 = 11.900 |
8.000 x 0,85 = 6.800 |
> 2 figli o 1 disabile |
14.000 x 1 = 14.000 |
8.000 x 1 = 8.000 |
Bonus mobili 2025
La Legge di Bilancio 2025 ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2025 della detrazione fiscale prevista per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
La detrazione spetta ai soli soggetti Irpef per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di un intervento di recupero edilizio. I lavori di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dal 1 gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Le relative spese sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.
Per gli elettrodomestici la classe non deve essere inferiore:
La detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute su un ammontare non superiore a euro 5.000 e va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
L’agevolazione è riconosciuta sia ai contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis, comma 1 del Tuir, sia ai contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione ediliziariguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedono entro 18 mesi dalla fine lavori alla successiva alienazione dell’immobile (bonus acquisti case ristrutturate, art. 16-bis, comma 3 del Tuir).
Eco bonus 2025
Oltre alla detrazione prevista in via generale per gli interventi di risparmio energetico di cui all’art. 16-bis del Tuir, l’art. 14 del D.L. 63/2013 prevede, per gli anni 2025, 2026, e 2027 ulteriori incentivi per specifici interventi di efficientamento energetico, che possono beneficiare dell’applicazione delle stesse aliquote previste per i bonus edilizi generici ma con diversi massimali:
Le percentuali di detrazione:
I requisiti richiesti per fruire dell’ecobonus sono:
I soggetti interessati a beneficiare del diritto alla detrazione sono:
Bonus acquisti edifici residenziali ristrutturati
E’ una detrazione a regime (per la quale, quindi, non sono previsti limiti temporali di scadenza) prevista dall’art. 16-bis, comma 3 del Tuir, che trova applicazione con le seguenti modalità:
l’acquisto delle unità immobiliari abitative deve avvenire entro 18 mesi dalla data di fine lavori;
l’unità immobiliare acquistata deve far parte di un edificio totalmente interessato da interventi di restauro e risanamento conservativo ovvero di ristrutturazione edilizia eseguiti da un’impresa di costruzione o di ristrutturazione; i lavori devono riguardare l’intero fabbricato e non le singole unità cedute.
In caso di ristrutturazione con ampliamento, la detrazione spetta solo con riferimento alle spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento rappresenta una nuova costruzione.
Vige, pertanto, da parte delle imprese di costruzione, l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le tipologie di intervento, ovvero, alternativamente, di predisporre apposita attestazione che indichi gli importi riferibili ad ogni tipologia di intervento.
E’ possibile il riconoscimento della detrazione anche se il rogito viene stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato, ma, in questo caso, la fruizione può avvenire solo a partire dall’anno d’imposta in cui detti lavori siano stati ultimati.
La detrazione va calcolata su un ammontare forfettario del 25% del prezzo di vendita (comprensivo di Iva) dell’immobile così come risultante dall’atto di acquisto, fino ad un ammontare massimo di 96.000 euro per ogni unità immobiliare.
Sismabonus acquisti
Il sisma-bonus acquisti è una detrazione riconosciuta in capo a chi acquista unità immobiliari, comprese in edifici situati in zone a rischio sismico 1, 2 o 3, risultanti a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione da cui sia scaturita una riduzione del rischio sismico.
L’agevolazione è prevista fino alla fine del 2027.
Più in dettaglio, se gli interventi per la riduzione del rischio sismico sono effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici nei Comuni ricompresi in zone a “rischio sismico 1-2-3”, l’acquirente di un’unità immobiliare presente all’interno dell’edificio ricostruito risulta beneficiario di una detrazione fiscale.
Considerando che tale agevolazione si applica sia nelle ipotesi rientranti nella ristrutturazione edilizia sia in quelle riconducibili alle nuove costruzioni, è possibile fruire del sisma bonus acquisti anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione con:
Per abitazione principale è prevista una detrazione del 50% per una spesa massima di 96.000 Euro per l’anno 2025 che scende al 36% per gli anni 2026-2027 (numero di quote 10 anni).
Per altri immobili (seconde case e immobili diversi) è prevista una detrazione del 36% per una spesa massima di 96.000 per l’anno 2025 che scende al 30% per gli anni 2026-2027 (numero di quote 10 anni).
Chi acquista una unità immobiliare che andrà ad adibire ad abitazione principale solo dopo il rogito notarile, potrà comunque fruire della detrazione maggiorata al 50% se provvederà in tal senso entro la data di scadenza prevista per l’invio della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di stipula del rogito.