Novità 2026 per le famiglie

Novità 2026 per le famiglie

Legge di Bilancio 2026

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, Supplemento ordinario n. 42/L, la Legge di Bilancio 2026 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, approvata dalla Camera in via definitiva nella seduta del 30 dicembre 2025.
Le principali novità introdotte per le famiglie riguardano:

• Superbonus ed ecobonus

Confermate le detrazioni al 50% per le spese 2025-2026 e al 36% dal 2027 (comma 22). In sostanza, l’articolo modifica due norme fondamentali del D.L. 63/2013, che regolano i bonus edilizi “ordinari” dopo la progressiva riduzione del Superbonus:
Ecobonus
• l’aliquota del 36% (anziché 30%) sarà applicabile anche per le spese sostenute nel 2026,
• la riduzione al 30% scatterà solo dal 2027,
• per alcuni interventi specifici (quelli con detrazione “rafforzata” fino al 50%), anche tale aliquota più alta sarà prorogata al 2026.
In sostanza, chi effettua interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) potrà beneficiare ancora per tutto il 2026 delle percentuali oggi in vigore (36% o 50%, a seconda dei casi).
Bonus ristrutturazioni
• viene confermata la detrazione del 50% per le spese di recupero edilizio sostenute fino al 31 dicembre 2026, con un tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare,
• dal 2027, la detrazione tornerà alla misura “ordinaria” del 36%,
• inoltre, viene esteso al 2026 anche il riferimento temporale di alcuni bonus “collegati” (ad esempio il bonus mobili e gli interventi su parti comuni di edifici condominiali).

• Riduzione IRPEF

Si prevede la riduzione dell’aliquota intermedia IRPEF dal 35% al 33%, applicabile ai redditi tra 28.000 e 50.000 euro. Per i contribuenti con reddito superiore a 200.000 euro è introdotta una riduzione di 440,00 euro sulle detrazioni d’imposta, esclusi i costi sanitari.

• Carta “Dedicata a te”

Rifinanziata per il 2026-2027, la carta consente l’acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei nuclei familiari a basso reddito.

• Bonus lavoratrici madri

Integrazione del reddito per le madri con due o più figli.

• ISEE e prima casa

Viene innalzata la franchigia “prima casa” nell’ISEE, ovvero la soglia di valore dell’abitazione principale che non viene considerata nel patrimonio immobiliare sale a 91.500 euro, con +2.500 euro per ogni figlio convivente oltre il primo. Per i nuclei residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane la soglia è stata ridotta in sede referente a 120.000 euro, sempre con l’incremento per figli successivi. Inoltre, l’articolo ritocca la scala di equivalenza aumentando le maggiorazioni per nuclei con 2 o più figli.

• Congedi parentali e genitorialità

Rafforzate le tutele per lavoratori e lavoratrici genitori.

• Premi di produttività e rinnovi contrattuali

Al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, che gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 siano assoggettati (salva espressa rinuncia scritta del lavoratore) a una imposta sostitutiva del 5% dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, applicabile solo ai lavoratori del settore privato con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro. Inoltre, ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili (art. 1, c. 182, L. 208/2015) corrisposti negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva è applicabile entro il limite complessivo di 5.000 euro con aliquota ridotta all’1%.

• Locazioni brevi

Il comma 17 interviene sulla disciplina fiscale delle locazioni brevi, modificando l’articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e incidendo indirettamente anche sull’applicazione della cedolare secca di cui all’articolo 4 del D.L. 50/2017. In particolare:

• il riferimento temporale per l’applicazione del regime agevolato viene esteso fino all’anno 2026;
• viene ridotto da quattro a due il numero massimo di unità immobiliari che il contribuente può destinare a locazioni brevi senza essere qualificato come imprenditore.

Resta fermo che, ai fini della cedolare secca sulle locazioni brevi:

• l’aliquota ordinaria del 26% si applica in via generale ai redditi derivanti da locazioni brevi;
• l’aliquota ridotta del 21% è applicabile sul primo immobile locato per scopi turistici, anche per chi si affida a intermediari immobiliari o portali telematici, solo se il locatore opera al di fuori dell’esercizio di impresa e non supera la soglia dei due appartamenti destinati a locazione breve;
• il superamento del limite dei due immobili comporta la presunzione di attività imprenditoriale, con esclusione sia della cedolare secca sia dell’aliquota ridotta.

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