Novità 2026 per le imprese

Novità 2026 per le imprese

Legge di Bilancio 2026

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, Supplemento ordinario n. 42/L, la Legge di Bilancio 2026 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, approvata dalla Camera in via definitiva nella seduta del 30 dicembre 2025.
Le principali novità introdotte per le imprese riguardano:

• Investimenti in Beni strumentali

Per il 2026 è confermata la possibilità per le imprese di usufruire del cosiddetto “iper ammortamento”, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni nuovi, utile alla determinazione di quote di ammortamento maggiori o canoni di leasing più elevati. Questa misura, già prevista in passato, era stata successivamente sostituita dal credito d’imposta “Industria 4.0” (ancora fruibile per investimenti in beni materiali prenotati entro il 31.12.2025 e realizzati entro il 30.6.2026) e dal programma “Transizione 5.0” (applicabile solo per investimenti effettuati entro il 31.12.2025 e pertanto non più utilizzabile per il 2026)
I commi 427-436 ripropongono la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante (ai fini IRES/IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”. La maggiorazione opera solo ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili.
La misura si applica agli investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
La maggiorazione del costo è riconosciuta, in relazione agli investimenti agevolabili, nelle seguenti misure:
• +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• +100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
• +50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
La maggiorazione spetta per investimenti in:
• beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi degli Allegati IV e V alla legge di bilancio,
• interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Rispetto al passato, dunque, non si rinvia più agli Allegati A e B della legge 232/2016, perché gli elenchi sono ora riportati (e aggiornati) direttamente negli allegati della manovra.
Ulteriore condizione, i beni devono essere prodotti in UE o SEE e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Per fruire dell’agevolazione l’impresa deve trasmettere telematicamente (tramite una piattaforma sviluppata dal GSE) apposite comunicazioni e certificazioni sugli investimenti agevolabili; le modalità attuative saranno definite da decreto MIMIT-MEF.
Se, durante il periodo di fruizione, il bene è ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive all’estero, la fruizione delle quote residue prosegue solo se nello stesso periodo d’imposta il bene è sostituito con un bene materiale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

• Assegnazione agevolata di beni ai soci

Riaperta la possibilità per le società di persone e di capitali di assegnare o cedere beni immobili o mobili registrati ai soci entro il 30 settembre 2026, con tassazione agevolata. Sulla differenza tra valore normale e costo fiscale dei beni è prevista un’imposta sostitutiva dell’8% (o 10,5% per le società non operative), mentre le riserve in sospensione sono tassate al 13%. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono ridotte: proporzionali dimezzate e fisse per ipotecaria e catastale. Previsti versamenti in due rate (60% entro settembre, saldo entro novembre 2026).
La misura si estende anche all’estromissione agevolata dei beni delle imprese individuali effettuata tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2026, con effetti dal 1° gennaio 2026 e imposta sostitutiva da versare entro novembre 2026 e giugno 2027.

• Definizione agevolata cartelle

Nuova definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023, per imposte e contributi non versati, ma esclusi quelli da accertamento. I debiti potranno essere estinti senza pagare sanzioni, interessi e aggio, versando solo imposte e spese di notifica/esecuzione. Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali fino al 2035, con interessi al 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.
La domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2026 all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che comunicherà l’importo dovuto entro il 30 giugno. Con la domanda si sospendono fermi, ipoteche e procedure esecutive. La misura vale anche per debiti inclusi in precedenti rottamazioni inefficaci e per quelli in procedure concorsuali, con effetto di piena estinzione dopo il pagamento della prima rata.

• Incentivi alle assunzioni

Stanziamenti di 154 milioni per il 2026, 400 milioni per il 2027 e di 271 milioni per il 2028 per sostenere l’occupazione giovanile, le donne svantaggiate e il lavoro nella ZES unica del Mezzogiorno. Le risorse finanziano un esonero parziale dei contributi previdenziali per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026, per un massimo di 24 mesi. Un decreto del Ministero del Lavoro definirà requisiti e modalità attuative nel rispetto dei limiti di spesa.

• Banche e assicurazioni

Per gli istituti di credito è previsto un aumento di due punti percentuali dell’IRAP per tre anni, con una franchigia di 90 mila euro nel 2027 e 2028, lo slittamento delle DTA (imposte differite attive) e la possibilità di distribuire le riserve da extraprofitti con il pagamento di un contributo straordinario. Viene inoltre ridotta la deducibilità sulle perdite pregresse ed eccedenze ACE: per il 2026 la percentuale scende dal 43% al 35%, mentre per il 2027 passa dal 54% al 42%. Infine, la deducibilità degli interessi passivi è prevista nei limiti del 96% per il 2026, del 97% per il 2027, del 98% per il 2028 e del 99% per il 2029. L’aumento dell’IRAP, da cui sono escluse SIM, SGR, SICAV e holding industriali, si applica anche alle assicurazioni. Previsto inoltre per le assicurazioni il versamento di un acconto pari all’85% del contributo sul premio delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti dovuto per l’anno precedente.

• Regime forfettario

È esteso anche al 2026 l’aumento da 30mila euro a 35mila euro, già stabilito per il 2025, della soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) oltre la quale è precluso l’accesso al regime forfetario dei soggetti che possono aderirvi.

• Disposizioni in materia di criptoattività e imposta sulle transazioni finanziarie

Ritocchi anche per il regime fiscale riguardante le criptoattività. Vengono infatti escluse dall’incremento dal 26% al 33% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva previsto dal 1° gennaio 2026 (articolo 1 comma 24 legge n. 207/2024) le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 (regolamento MiCA).Viene precisato che per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea e che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

• Modifica della rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali

È ridefinita la regola di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Con una riscrittura dell’articolo 86 comma 4 del Tuir, la possibilità di rateizzare in 5 quote annuali viene limitata solo alle plusvalenze:
– derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni
– realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni.
Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime di participation exemption (Pex), devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.

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